Sez. 3, Sentenza n. 3282 del 27/05/1982 (Rv. 421243 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA OCCUPAZIONE CONTINUATIVA DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 59 n. 8 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - che, per i contratti di locazione in corso, consente il recesso del locatore quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile locato senza giustificato motivo - seppure non è necessaria la continua presenza del conduttore nello immobile stesso (permanendo la tutela dell'ulteriore durata del rapporto, voluta dall'art. 58 della citata legge, anche nel caso di saltuarie, ancorché non brevi, lontananze da esso), non può tuttavia ritenersi giustificata la mancata occupazione dell'alloggio nel caso di definitivo trasferimento in altra città per ragioni di lavoro, del conduttore e del suo nucleo familiare, mostrando un siffatto accadimento il venir meno di ogni primaria esigenza abitativa nel luogo dove l'immobile locato è sito, anche se il conduttore usufruisca dell'immobile nei periodi di ferie e per la villeggiatura.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)