Sez. 1, Sentenza n. 10050 del 19/02/2002 Cc. (dep. 11/03/2002) Rv. 221497 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Beneficio della sospensione della esecuzione della pena - Applicabilità nel caso di condanna per il delitto di associazione per il traffico di stupefacenti finalizzata a commettere fatti di lieve entità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
Il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando l'associazione sia costituita al fine di commettere fatti di lieve entità e pertanto soggetta alla disciplina più favorevole di cui all'art. 74, comma 6, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, rientra comunque tra i delitti di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario per i quali, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)