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Sez. U - , Ordinanza n. 8115 del 29/03/2017 (Rv. 643554 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Benefici accordati ai privati dopo eventi sismici - Riconoscimento e quantificazione del contributo - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643554-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione di contributi pubblici dopo il verificarsi di eventi sismici (nella specie, per un danneggiamento immobiliare verificatosi in occasione del terremoto nella provincia di L’Aquila), vertendosi in tema di erogazioni in cui l’attività della P.A. è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, sicchè trattasi di una situazione di diritto soggettivo, non ricompresa nelle materie dell’urbanistica ed edilizia, di cui non può scindersi l’astratta attribuzione dai suoi profili concreti inerenti “quantum” e “quomodo”.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)