Sez. U, Ordinanza n. 3058 del 09/02/2009 (Rv. 606576 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Domanda proposta contro un Comune da alunno portatore di handicap per il trasporto gratuito dall' abitazione alla scuola - Situazione soggettiva azionata - Interesse legittimo - Configurabilità - Fondamento - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La cognizione della domanda proposta nei confronti del Comune da un alunno portatore di handicap, al fine di far dichiarare il diritto al trasporto gratuito dalla propria abitazione alla scuola, in relazione ai disposti dell'art. 28 della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 8, lett. g, della legge n. 104 del 1992, appartiene alla giurisdizione amministrativa, poiché il portatore di handicap è titolare in proposito di un interesse legittimo, trattandosi di provvidenza che viene erogata sulla base della compatibilità con le risorse di bilancio pubblico, da valutarsi discrezionalmente da parte della Pubblica Amministrazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 28 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 8, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)