Sez. U, Ordinanza n. 21062 del 13/10/2011 (Rv. 619009 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Contributo e sovvenzioni pubbliche - Giurisdizione - Giudice ordinario - Condizioni - Fondamento - Fattispecie in tema di riconoscimento di un contributo alle imprese in relazione a nuove assunzioni ai sensi dell'art. 10 della legge Regione Sicilia n. 27 del 1991.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'"an", il "quid" ed il "quomodo" dell'erogazione. (Fattispecie relativa al riconoscimento, in favore delle imprese, di un contributo percentuale sulle retribuzioni corrisposte ai nuovi dipendenti con contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 10 della legge Regione Sicilia del 15 maggio 1991, n. 27, che aveva predeterminato la misura del contributo, senza lasciare nessun margine di discrezionalità per l'Amministrazione tenuta al pagamento).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 27 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)