Sez. 3, Sentenza n. 3388 del 11/04/1994 (Rv. 486113 - 01)
Competenza civile - Competenza per valore - In genere | Innalzamento del limite di competenza per valore del pretore - Art. 8 della legge n. 399 del 1984 - Disciplina transitoria - Interpretazione restrittiva.
Competenza civile - Competenza per valore - In genere
L'art. 8 della legge 30 luglio 1984, n. 399, che detta la disciplina transitoria in materia di competenza in seguito all'innalzamento del limite di competenza per valore del pretore, disponendo che i processi pendenti sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti, va interpretato, in coerenza con criteri di economia e razionalità processuale, in modo restrittivo, nel senso che non disciplina le ipotesi in cui il giudizio fu iniziato davanti ad un giudice incompetente, con la conseguenza che quest'ultimo dovrà applicare la norma sopravvenuta e decidere la controversia, se la competenza è stata a lui attribuita dalla disposizione processuale nuova, o dovrà dichiarare la propria incompetenza, se tale attribuzione non vi sia stata, ma in favore del giudice della lite individuato dalla norma da ultimo in vigore.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)