Sez. 1, Sentenza n. 7945 del 25/08/1997 (Rv. 507055 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IN GENERE | Successioni aperte anteriormente al primo luglio 1986 - Immobili - Valore dichiarato - Disciplina ex D.L. n. 70 del 1988 - Dichiarazione integrativa ex legge n. 154/88 - Presentazione - Necessità - Condizione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IN GENERE
In tema di imposta di successione dovuta per successioni aperte anteriormente al primo luglio 1986 e per le quali non sia intervenuto il definitivo accertamento di valore, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 26, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (così come modificata dalla legge 17.12.1986 n. 880, dal D.L. 14.3.1988 n. 70, conv. in legge 13.5.1988 n. 154) - secondo cui non è sottoposto a rettifica il valore degli immobili dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte e, per i fabbricati, ad ottanta volte il reddito risultante dal catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito - la presentazione della dichiarazione integrativa prescritta dal comma 3 ter, aggiunto all'art. 12 in sede di conversione del D.L. n. 70/1988 dalla legge n. 154/1988, è richiesta nel solo caso in cui il valore risulti dichiarato in misura inferiore a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 637/72.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 26, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 CORTE COST., Legge 17/12/1986 num. 880 art. 8, Legge 13/05/1988 num. 154 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)