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Sez. L, Sentenza n. 3353 del 06/05/1988 (Rv. 458737 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - PLURALITÀ DI LESIONI CONSEGUENTI AD INFORTUNIO - GRADO DI RIDUZIONE COMPLESSIVA DELL'ATTITUDINE LAVORATIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458737-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - PLURALITÀ DI LESIONI CONSEGUENTI AD INFORTUNIO - GRADO DI RIDUZIONE COMPLESSIVA DELL'ATTITUDINE LAVORATIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In caso di pluralità di lesioni conseguenti ad infortunio sul lavoro subito dal lavoratore, il grado della riduzione complessiva dell'attitudine lavorativa, cui deve essere commisurata (ex artt. 78 e 80 d.P.R. n. 1124 del 1965) la rendita da liquidarsi allo assicurato, non va calcolato sulla base della somma aritmetica delle singole percentuali di riduzione della capacità di lavoro attribuibili ai vari esiti delle singole lesioni, ma deve invece essere determinato sulla base di un giudizio di sintesi che accerti in concreto l'esatta misura del danno risentito dall'infortunato in relazione a specifici elementi medico-legali, considerati anche nella loro reciproca influenza. (V 89/87, mass n 449888; (V 1895/87, mass n 451211).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)