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Sez. L, Sentenza n. 89 del 09/01/1987 (Rv. 449888 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - INABILITÀ PERMANENTE COMPLESSIVA - SISTEMA DI VALUTAZIONE EX ART. 80 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - PRESUPPOSTI - INABILITÀ OMOGENEE - CONCORSO DI UNO O PIÙ INFORTUNI CON PREESISTENTI INVALIDITÀ DA INFORTUNI DISCIPLINATI DA UNA DIVERSA GESTIONE ASSICURATIVA O DA FATTI ESTRANEI AL LAVORO - PROCEDIMENTO DI UNIFICAZIONE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449888-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - INABILITÀ PERMANENTE COMPLESSIVA - SISTEMA DI VALUTAZIONE EX ART. 80 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - PRESUPPOSTI - INABILITÀ OMOGENEE - CONCORSO DI UNO O PIÙ INFORTUNI CON PREESISTENTI INVALIDITÀ DA INFORTUNI DISCIPLINATI DA UNA DIVERSA GESTIONE ASSICURATIVA O DA FATTI ESTRANEI AL LAVORO - PROCEDIMENTO DI UNIFICAZIONE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il sistema di valutazione dell'inabilità permanente complessiva, di cui all'art. 80 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, risponde alla esigenza di unificazione delle rendite per inabilità omogenee, appartenenti cioè ad una stessa gestione assicurativa degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali se uno o più infortuni concorrano con preesistenti Invalidità derivanti da infortuni disciplinati da una diversa gestione assicurativa o da fatti estranei al lavoro, al procedimento di unificazione si deve pervenire dopo che, attraverso la formula espressa dall'art. 79, sia matematicamente individuato il grado di riduzione della attitudine dell'assicurato al lavoro causata da quello o da quegli infortuni inabilitanti che vengono in considerazione agli effetti dell'art. 80, ma che risultano anche aggravati nel senso specifico di cui all'art. 79. (Conf 787/75, mass n 374152).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)