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Sez. L, Sentenza n. 1895 del 21/02/1987 (Rv. 451211 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - DETERMINAZIONE DI UN'UNICA RENDITA PER INABILITÀ OMOGENEE RELATIVE AD INFORTUNI POLICRONI CAGIONANTI LESIONI SINERGICHE O INDIPENDENTI - DISCIPLINA EX ART. 80 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - LIMITI TEMPORALI EX ART. 83 SUCCESSIVO - ESCLUSIONE - DECORSO DI PIÙ DI UN DECENNIO TRA IL PRIMO ED IL SECONDO INFORTUNIO - IRRILEVANZA - GRADO DELLA RIDUZIONE COMPLESSIVA DELL'ATTITUDINE LAVORATIVA - DETERMINAZIONE SULLA BASE DI UN GIUDIZIO DI SINTESI - NECESSITÀ - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451211-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - DETERMINAZIONE DI UN'UNICA RENDITA PER INABILITÀ OMOGENEE RELATIVE AD INFORTUNI POLICRONI CAGIONANTI LESIONI SINERGICHE O INDIPENDENTI - DISCIPLINA EX ART. 80 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - LIMITI TEMPORALI EX ART. 83 SUCCESSIVO - ESCLUSIONE - DECORSO DI PIÙ DI UN DECENNIO TRA IL PRIMO ED IL SECONDO INFORTUNIO - IRRILEVANZA - GRADO DELLA RIDUZIONE COMPLESSIVA DELL'ATTITUDINE LAVORATIVA - DETERMINAZIONE SULLA BASE DI UN GIUDIZIO DI SINTESI - NECESSITÀ - CRITERI.*

La disciplina dell'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - che, ispirato all'esigenza di unificazione delle rendite per inabilità omogenee, prevede la Determinazione di un'unica rendita in relazione ad infortuni policroni determinativi di lesioni sia sinergiche che indipendenti (non distinguendo la norma tra infortuni plurimi nel tempo incidenti su una medesima funzione organica o su funzioni diverse) - prescinde dai limiti temporali posti dall'art. 83 dello stesso d.P.R. per il diverso istituto delle revisione. Pertanto, detta disciplina è applicabile anche quando tra il primo ed il secondo infortunio sia intercorso più del decennio (previsto dall'ottavo comma del citato art. 83), con l'ulteriore conseguenza che anche in tal caso il grado della riduzione complessiva dell'attitudine lavorativa, cui deve essere commisurata la rendita unica (alla quale peraltro rimane applicabile l'istituto della revisione) da liquidarsi all'assicurato, va determinato non sulla base di una somma aritmetica bensì sulla base di un giudizio di sintesi che accerti in concreto l'esatta misura del danno risentito dall'infortunato in relazione a specifici elementi medico-legali, considerati anche nella loro reciproca influenza. (V 5795/85, mass n 442975; (V 6246/84, mass n 437872; (V 6459/83, mass n 431197; (V 5360/83, mass n 430282; (V 4904/82, mass n 422913; (V 787/75, mass n 374152; (V 407/75, mass n 373656).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)