Sez. 3, Sentenza n. 44426 del 07/10/2004 Cc. (dep. 16/11/2004) Rv. 230469 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Realizzazione o gestione di discarica abusiva - Confisca dell'area - Appartenenza a persona giuridica - Rilevabilità - Condizioni e limiti.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Con la sentenza di condanna, o di applicazione concordata della pena, per il reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva, di cui all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, va disposta la confisca dell'area sulla quale la discarica insisteva anche nel caso in cui la stessa appartenga ad una società, atteso che quando l'attività illecita è posta in essere attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro sono addebitabili le responsabilità per i singoli reati, le conseguenze patrimoniali ricadono sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale gli organi hanno agito, salvo che si dimostri che l'imputato abbia agito di propria esclusiva iniziativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)