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Sez. 3, Sentenza n. 42115 del 19/06/2019 Cc. (dep. 14/10/2019) Rv. 277057 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva – Confisca – Reato commesso dall’amministratore di fatto di una persona giuridica – Posizione di terzo estraneo dell’ente – Esclusione – Ragioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277057-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di lottizzazione abusiva, sono soggetti a confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2011, n. 380 i terreni abusivamente lottizzati e le opere abusivamente costruite appartenenti ad una persona giuridica anche qualora l'attività illecita sia stata posta in essere, in nome e per conto dell'ente, dagli amministratori di fatto della stessa, sempre che non sia frutto di una loro autonoma iniziativa implicante la rottura del rapporto organico, non potendosi riconoscere a detta persona giuridica la qualifica di terzo estraneo al reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di revoca della confisca presentata nell'interesse di una società, escludendo che la qualifica di terzo estraneo al reato di lottizzazione potesse discendere dal solo fatto che i suoi amministratori di diritto erano stati assolti dal reato, mentre erano stati condannati gli amministratori di fatto dell'ente, atteso che il giudizio sull'estraneità del terzo deve effettuarsi sulla base di parametri che tengano conto della concreta realtà storica dei fatti e non di dati meramente formali).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)