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Sez. 3, Sentenza n. 5021 del 04/03/2014 (Rv. 630561 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM" | Rapporti agrari "a miglioria" in uso nelle province del Lazio ai sensi della legge n. 327 del 1963 - Requisiti - Possesso ultratrentennale e apporto di miglioramenti - Conseguenze - Condizioni per l'affrancazione - Inerenza dei miglioramenti del fondo alla causa enfiteutica - Necessità.
Stato
decisa il 2014-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630561-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM"

I contratti agrari a "miglioria" in uso nelle province del Lazio, dichiarati perpetui e soggetti alle disposizioni sull'enfiteusi in base alla disciplina prevista dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, richiedono il possesso ultratrentennale del fondo da parte del coltivatore, escludendosi dunque i rapporti già perpetui, e l'apporto di miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali. Ne discende che per l'accesso alla disciplina dell'affrancazione costituisce condizione imprescindibile l'inerenza dei miglioramenti del fondo alla causa del contratto, che postula che questo abbia avuto ad oggetto terreni nudi e incolti, o comunque terreni per i quali si è reso necessario stabilire o ristabilire le condizioni minime essenziali per una proficua e redditiva coltivazione.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 327 art. 2 CORTE COST., Legge 22/05/1980 num. 233 art. 1, Cod. Civ. art. 957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)