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Sez. 2, Sentenza n. 2423 del 06/09/1974 (Rv. 370817 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE - RICHIESTA DI RISOLUZIONE - DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO CONFERMATIVO DEL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE EMESSO DAL TRIBUNALE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370817-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE - RICHIESTA DI RISOLUZIONE - DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO CONFERMATIVO DEL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE EMESSO DAL TRIBUNALE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

Il decreto della Corte di appello che ha confermato, in Sede di reclamo, il provvedimento del tribunale con il quale e stata respinta la richiesta di risoluzione di un concordato preventivo, e impugnabile per Cassazione, ai sensi dell'art 111 cost. Infatti, tale decreto non ha effetti meramente processuali, ma incide sulle posizioni di diritto sostanziale derivate a favore dei creditori, dal concordato preventivo il quale integra, oltre un processo, anche un regolamento a base negoziale di tutte le passivita dell'imprenditore. Inoltre, lo stesso decreto ha carattere definitivo con riferimento al singolo creditore istante, non potendo questi riproporre una nuova istanza di risoluzione se non deduca nuovi elementi Atti a sorreggerla, a nulla rilevando che gli organi fallimentari possano risolvere il concordato di ufficio, non potendo il comportamento del creditore influire in modo determinante su tale eventualita. (contra 3330'71, mass n 354825; 3563'68, mass n 336756).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)