diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3563 del 26/10/1968 (Rv. 336756 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - RISOLUZIONE - DECRETO DI REIEZIONE DELL'ISTANZA DI RISOLUZIONE - DECRETO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - COSA GIUDICATA -ESCLUSIONE- IMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART.111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336756-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - RISOLUZIONE - DECRETO DI REIEZIONE DELL'ISTANZA DI RISOLUZIONE - DECRETO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - COSA GIUDICATA -ESCLUSIONE- IMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART.111 COST. - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento (decreto)col quale viene rigettata l'istanza di risoluzione del concordato e, di conseguenza, viene negata l'apertura o la riapertura della procedura fallimentare non ha contenuto decisorio ne carattere definitivo, al pari del decreto che rigetta l'istanza di fallimento. Sia l'uno che l'altro (e tanto quello emesso dal tribunale, quanto quello pronunciato in Sede di reclamo dalla Corte d'appello) non costituiscono giudicato, ne danno luogo ad effetti preclusivi potendo l'istanza di risoluzione del concordato essere riproposta, sia pure entro il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 137 della legge fallimentare, cosi come puo essere sempre riproposto, entro i termini previsti dagli artt. 10 e 11 della stessa legge, il ricorso per la dichiarazione di fallimento. Pertanto, avverso il predetto decreto non e ammesso il ricorso per Cassazione ex art.111 Costituzione. (V. N. 2404-59, 29-60).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 11, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 11, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST., Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)