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Sez. 3, Sentenza n. 3074 del 08/02/2013 (Rv. 625368 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Sentenza di primo grado - Intimazione del precetto in base ad essa - Esecuzione rimasta senza ulteriore corso - Cassazione della sentenza di appello confermativa del titolo esecutivo - Efficacia sul precetto - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625368-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA

La cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove sia stato intimato precetto sulla base della pronuncia del giudice di prime cure e l'esecuzione non abbia avuto ulteriore corso, non incide sull'efficacia del precetto, ferma restando, tuttavia, la possibilità - nel caso di cassazione della sentenza di appello con rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 283, terzo comma, cod. proc. civ. - che l'esecutività della sentenza sia sospesa dal giudice del rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)