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Sez. 3, Sentenza n. 2955 del 07/02/2013 (Rv. 625370 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Sentenza di primo grado confermata in appello - Cassazione della sentenza d'appello - Riviviscenza dell'efficacia della sentenza di primo grado - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625370-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA

L'appello costituisce un mezzo di impugnazione che, attuando il principio del doppio grado di giudizio, si conclude con una sentenza destinata a sostituirsi a quella di primo grado - purché investa il merito del rapporto controverso - ad ogni effetto e, dunque, anche a quelli esecutivi, sicché la cassazione della sentenza di secondo grado non fa rivivere l'efficacia di quella di primo grado, indipendentemente dal fatto che la stessa fosse stata confermata o riformata in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)