Sez. 1, Sentenza n. 9292 del 08/08/1995 Ud. (dep. 30/08/1995) Rv. 202417 - 01
Procedimento pretorile - Dibattimento - In genere | Principio di immutabilità del giudice - Sussistenza - Mutamento della persona fisica del giudice prima della discussione - Necessità di nuovo giudizio - Rinnovazione della citazione - È onere del giudice - Fattispecie.
Procedimento pretorile - Dibattimento - In genere
L'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen. - applicabile anche al procedimento pretorile a norma degli artt. 549 e 567, comma primo, cod. proc. pen. - dispone che alla deliberazione della sentenza concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Il principio di immutabilità del giudice che si collega, realizzandolo, a quello dell'immediatezza nel rapporto fra giudice e prova, impone che a decidere sul fondamento delle accuse formulate all'imputato sia il medesimo giudice persona fisica davanti al quale le parti hanno esibito e raccolto validamente le prove a carico e quelle a discolpa. Pertanto, quando, ad istruzione dibattimentale cominciata o esaurita, muta prima della decisione il pretore, è inevitabile procedere ad un nuovo giudizio previa rinnovazione - ad opera dello stesso pretore, e non del pubblico ministero - della citazione dell'imputato che non era presente al rinvio. (Fattispecie in cui l'istruttoria dibattimentale era stata effettuata in assenza dell'imputato, con plurimi successivi rinvii fino all'udienza nella quale fu emessa la decisione da giudice diverso da quello dinanzi al quale erano state raccolte le prove).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 549 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 567 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 567 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)