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Sez. 3, Sentenza n. 8537 del 07/05/1998 Ud. (dep. 23/07/1998) Rv. 211531 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Componenti del collegio deliberante diversi da quelli che hanno compiuto gli atti introduttivi - Nullità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211531-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Il principio dell'immutabilità del giudice del dibattimento, coerentemente alla finalità di assicurare l'identità tra il giudice che emette la decisione e quello che ha presieduto alla raccolta delle prove ed alla relativa discussione,, vale per la fase di istruzione, di discussione e di deliberazione, ma non si estende alla fase degli atti introduttivi, che precede il dibattimento vero e proprio, ed è dedicata solamente alla verifica della regolare costituzione delle parti. Per conseguenza non configura alcuna nullità rinviare il dibattimento ad una udienza ove questo sia condotto innanzi ad un collegio diversamente composto, dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)