Sez. 3, Sentenza n. 10967 del 25/09/1998 Ud. (dep. 21/10/1998) Rv. 211991 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Principio di immutabilità del giudice - Mutamento della persona fisica del giudice - Rinnovazione della citazione - Necessità - Esclusione - Partecipazione del nuovo giudice all'intera istruttoria - Sufficienza.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA
Il principio dell'immutabilità del giudice non viene violato ogni qual volta il giudice che ha emesso la decisione abbia rinnovato "ex novo" la procedura, giacché il mutamento della persona del giudice non rende di per se necessaria la rinnovazione della citazione, necessitando solo che il nuovo giudice partecipi interamente al dibattimento, svolgendo la relativa istruttoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)