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Sez. L, Sentenza n. 1793 del 07/03/1996 (Rv. 496172 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Contenuto - Limiti.
Stato
decisa il 1996-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496172-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE

Nel giudizio di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod.proc.civ., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi dell'impugnazione ovvero alla confutazioni delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né venire sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può venir specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso. 1

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)