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Sez. L, Sentenza n. 2274 del 03/04/1985 (Rv. 440165 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - FORMA - LIBERTÀ PER GLI ATTI DI PARTE - INTERPRETAZIONE DI QUESTI ULTIMI - DISTINZIONE TRA LE DIVERSE PARTI DEI MEDESIMI - ESCLUSIONE - ESAME GLOBALE DI ESSI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440165-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - FORMA - LIBERTÀ PER GLI ATTI DI PARTE - INTERPRETAZIONE DI QUESTI ULTIMI - DISTINZIONE TRA LE DIVERSE PARTI DEI MEDESIMI - ESCLUSIONE - ESAME GLOBALE DI ESSI - NECESSITÀ.*

Il principio della libertà di Forma degli Atti di parte nel processo civile non consente di tenere distinte, ai fini della concreta ricerca delle istanze rivolte al giudice, le diverse parti degli scritti difensivi ed impone l'esame globale di essi, ben potendo essere contenute (sempre che la Forma adottata non sia tale da generare equivoche interpretazioni) nella parte espositiva richieste conclusive ed, allo stesso modo, argomentazioni difensive tra le conclusioni di detti Atti. (V 1565/83, mass n 426393).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)