Sez. L, Sentenza n. 1565 del 02/03/1983 (Rv. 426393 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE - DEVOLUZIONE DELL'INTERA CONTROVERSIA AL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - RIESAME DELLE PARTI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NON COSTITUENTI OGGETTO DI SPECIFICA TRATTAZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - ESTENSIONE - APPLICABILITÀ ANCHE NELLE CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 434 COD. PROC. CIV..*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE - DEVOLUZIONE DELL'INTERA CONTROVERSIA AL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - RIESAME DELLE PARTI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NON COSTITUENTI OGGETTO DI SPECIFICA TRATTAZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - ESTENSIONE - APPLICABILITÀ ANCHE NELLE CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 434 COD. PROC. CIV..*
Quando dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni contenute nell'atto di appello risulti la volontà di sottoporre l'intera controversia al giudice dell'impugnazione, il giudice di secondo grado deve riesaminare anche quelle parti della sentenza di primo grado, le quali, pur essendo state appellate nell'ambito della integrale impugnazione di tale pronuncia, non siano state oggetto - a differenza di altre - di specifica trattazione nel suddetto atto. Nè il principio della specificità dei motivi può essere inteso con maggior rigore nelle controversie soggette al rito del lavoro, richiedendo l'art. 434 cod. proc. civ. (al pari dell'art. 342) l'enunciazione sommaria dei fatti e i motivi specifici della impugnazione e dovendo intendersi tale espressione nel senso che, con piena libertà di forme, debbono essere rappresentate, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione. (Conf 5425/81, mass n 416133; (Conf 758/79, mass n 396933).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)