Sez. 1, Ordinanza n. 23075 del 12/07/2026 (Rv. 679651-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Concordato preventivo - Art. 168 l.fall. - Effetti - Preclusione azioni esecutive e cautelari - Accertamento del credito in sede ordinaria - Ammissibilità - Sentenza conclusiva - Base per la falcidia concordataria - Contestazione - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, l'art. 168, comma 1, l.fall. preclude, sino a quando il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa esecutivo, soltanto le azioni esecutive e cautelari, non anche quelle di accertamento e di condanna, ben potendo il creditore richiedere l'accertamento del proprio credito nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione, anteriore alla procedura o instaurato nel corso della stessa, il cui esito, con la quantificazione dell'importo dovuto contenuta nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la falcidia concordataria; ne consegue che l'eventuale pretesa del creditore di un pagamento integrale - in forza dell'effetto conformativo di cui all'art. 184 l.fall. - può essere contrastata in sede di opposizione all'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto nella sua interezza il credito verso la debitrice in concordato, senza decurtarlo delle somme corrisposte da quest'ultima, in misura ridotta, in forza della falcidia concordataria).
Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)