Sez. 1, Sentenza n. 27489 del 22/12/2006 (Rv. 593785 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Accertamento entità del credito in autonomo giudizio - Falcidia concordataria applicata al "quantum" complessivo accertato - Somme ulteriori - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE
La procedura di concordato preventivo per garanzia non preclude al creditore l'accertamento dell'esistenza e entità del credito nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione, anteriore alla procedura o instaurato nel corso di essa, e la quantificazione dell'importo originariamente dovuto, contenuto nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria. Pertanto, al fine di calcolare - in sede di opposizione all'esecuzione - l'esatta entità del credito è necessario tener conto del capitale, degli interessi, del maggior danno ex art. 1224 c.c. e delle spese come accertati in detta sentenza, applicando su tale importo complessivo la falcidia concordataria, mentre una pretesa di ulteriori interessi e rivalutazione calcolati per intero per il periodo successivo alla scadenza dei termini fissati dal Tribunale in sede di concordato sarebbe configurabile solo previa risoluzione del concordato, essendo il medesimo dotato di efficacia remissorio-liberatoria totale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)