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Sez. 3, Sentenza n. 8890 del 24/05/1999 Ud. (dep. 25/06/1999) Rv. 214193 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI | Pratica venatoria consentita ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Punibilità a norma dell'art.727, come modificato dalla legge n.473 del 1993 - Sussistenza - Fattispecie: animale imbracato nel corpo con ali libere.
Stato
decisa il 1999-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214193-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI

La legge 11 febbraio 1992, n.157 (Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) non esaurisce la tutela della fauna in quanto i limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dall'art.727 cod. pen., che modificato dalla legge 22 novembre 1993, n.473, ha ampliato notevolmente la sfera di tutela degli animali attraverso il divieto di condotte atte a procurare a questi ultimi strazio, sevizie o comunque detenzioni incompatibili con la loro natura. Ne consegue che le pratiche venatorie consentite sulla base della legge n. 157 del 1992 devono essere verificate, nella loro legittimità, anche alla luce dell'art. 727, come modificato dalla legge n. 473 del 1993.(Fattispecie in cui la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 727 cod. pen., nel caso in cui un uccello sia imbracato e trattenuto con un filo che gli consenta di levarsi in volo e di ricadere in quanto strattonato dalla fune cui è legato, pratica consentita dalla legge n. 157 del 1992).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 727 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge 22/11/1993 num. 473

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)