Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 07/11/1995 Ud. (dep. 06/12/1995) Rv. 203300 - 01
Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Contravvenzioni - Maltrattamenti di animali | Pratica venatoria conferita ex legge n. 157 del 1992 - Punibilità a norma dell'art. 727 cod. pen. - Esclusione - Ragione - Limiti - Fattispecie.
Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Contravvenzioni - Maltrattamenti di animali
Una pratica venatoria che è consentita dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 non può essere punita a norma dell'art. 727 cod. pen. (maltrattamento di animali), poiché il fatto è scriminato a norma dell'art. 51 cod. pen. in quanto costituisce l'esercizio di un diritto. Non ricorre una tale esimente nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita a norma della citata legge n. 157 del 1992, per le sue concrete modalità di attuazione sottopone l'animale ad un aggravamento di sofferenze non giustificate dalle esigenze della caccia. (Nella specie la S.C., considerato che la legge n. 157 del 1992 all'art. 21 vieta l'uso di uccelli come richiamo nel caso in cui l'animale è legato per le ali, mentre nella specie l'allodola venne legata con una imbracatura attorno al corpo, ha ritenuto che gli imputati adattarono una pratica venatoria consentita dalla predetta legge, sia perché non espressamente vietata e sia perché certamente meno dolorosa per l'animale rispetto a quella per la quale è stato fissato il divieto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 727 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge 22/11/1993 num. 473
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)