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Sez. 3, Sentenza n. 950 del 07/10/2014 Ud. (dep. 13/01/2015) Rv. 261626 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI | Pratiche venatorie consentite dalla legge n. 157 del 1992 atte a procurare agli animali strazio, sevizie o comunque detenzioni incompatibili con la loro natura - Punibilità a norma dell'art. 727 cod. pen. - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261626-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI

In tema di maltrattamento di animali il reato di cui all'art. 727 cod. pen. è integrato da tutte quelle condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o comunque detenzioni incompatibili con la loro natura, anche se esse non siano incluse tra le pratiche venatorie vietate dalla legge n. 157 del 1992, alla cui elencazione deve riconoscersi carattere meramente esemplificativo. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto configurabile il reato di maltrattamento di animali, escludendo efficacia scriminante all'utilizzo, consentito dalla legge n. 157 del 1992, nell'esercizio della caccia di allodola imbracata e legata con una cordicella che le consenta di levarsi in volo per poi ricadere bruscamente perché trattenuta dal legaccio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 727 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge 22/11/1993 num. 473

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)