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Sez. 3, Sentenza n. 9404 del 27/04/2011 (Rv. 618037 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" | Accordo delle parti - Necessità - Condizioni - Potere officioso del giudice - Configurabilità - Violazione dei principi del giusto processo - Esclusione - Prova del quantum - Onere della prova a carico dell'attore - Necessità.
Stato
decisa il 2011-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618037-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM"

Nell'ipotesi in cui con la domanda iniziale sia stata richiesta una condanna specifica, ai fini della scissione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum", occorre distinguere a seconda che essa avvenga all'interno dello stesso processo, o dia invece luogo a due diversi processi in quanto solo nell'ultimo caso la scissione richiede l'istanza dell'attore ed il consenso del convenuto mentre, nel primo, la separazione può essere disposta, senza l'adesione della parte, anche d'ufficio, non determinandosi alcun "vulnus" dei principi generali del giusto processo. Tuttavia, in entrambe le ipotesi l'attore ha l'onere d'indicare i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per la determinazione del "quantum", incorrendo altrimenti nel rigetto della domanda se non adeguatamente provata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)