diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6517 del 26/04/2012 (Rv. 622102 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" | Decisione separata sull' "an" e sul "quantum" - Condizioni - Istanza espressa della parte a norma dell'art. 278, primo comma, cod. proc. civ. - Necessità - Domanda unitaria di condanna specifica al risarcimento - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Decisione separata sull' "an" e sul "quantum" a norma dell'art. 277, secondo comma, cod. proc. civ. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2012-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622102-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM"

La richiesta di condanna specifica al risarcimento del danno, sia essa formulata in maniera determinata o indeterminata, dà luogo ad un'unica domanda giudiziale, e non a due distinti capi di domanda sull' "an" e sul "quantum" debeatur. Ne consegue che in detta ipotesi non trova applicazione l'art. 277, secondo comma, cod. proc. civ., il quale consente, ove siano state avanzate più domande, la decisione separata di alcune di esse per le quali non sia necessaria ulteriore attività istruttoria, presupponendo la scissione del giudizio sull' "an" da quello sul "quantum", a norma dell'art. 278, primo comma, cod. proc. civ., un'espressa richiesta della parte, la cui volontà in tal senso non può desumersi dalla formulazione di una domanda di risarcimento di danni non determinati, ma determinabili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 278 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)