Sez. 5 - , Sentenza n. 19982 del 01/04/2019 Ud. (dep. 09/05/2019) Rv. 275637 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Furto in abitazione - Requisito del nesso finalistico fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile - Necessità.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione è necessario che sussista un nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il testo dell'art. 624-bis cod. pen., come novellato dall'art. 2, comma secondo, della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha ampliato l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, ma non ha innovato il profilo della strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già preteso dal previgente art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen. (Fattispecie relativa al furto di due telefoni cellulari, in cui la Corte ha confermato la condanna riqualificando il fatto ai sensi degli artt. 624 e 61 n. 11 cod. pen. sul presupposto che l'imputato, in quanto fratellastro della persona offesa, aveva libero accesso all'abitazione di questa e dei suoi genitori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)