Sez. L, Sentenza n. 27026 del 12/11/2008 (Rv. 605459 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ | Eccezione della parte - Deduzione - Termine - Mancata deduzione della nullità nella prima istanza o difesa successiva dell'atto viziato o alla notizia di esso - Conseguenze - Sanatoria - Fattispecie relativa a giuramento decisorio.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ
Ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. proc. civ., affinchè sussista l'obbligo del giudice di esaminare l'eccezione di nullità (relativa) di un atto processuale, è necessario che la deduzione della medesima, ad opera della parte, avvenga nella prima istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso; in mancanza di tale deduzione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere. (Fattispecie relativa all'attestazione - nel verbale del giuramento prestato dalla parte dinanzi alla corte d'appello prima che questa si ritirasse per la decisione - dell'avvenuta pronunzia delle parole "nego" anziché "giuro e giurando nego").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)