Sez. L, Ordinanza n. 18612 del 08/07/2024 (Rv. 671942-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Tempo impiegato per le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario - Riconducibilità all'orario di lavoro - Sussistenza - Fondamento - Conseguente diritto alla retribuzione, anche nel silenzio della contrattazione collettiva - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che, in accoglimento del ricorso di infermieri, ausiliari specializzati e operatori sanitari, aveva qualificato come orario di lavoro il tempo - immediatamente precedente e successivo alla timbratura del cartellino - necessario per indossare e dismettere la divisa obbligatoria, custodita in appositi armadietti resi disponibili dall'azienda e collocati al piano interrato del luogo di lavoro).
Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2107, Regio Decr. Legge 05/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)