Sez. L - , Sentenza n. 7738 del 28/03/2018 (Rv. 647676 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Tempo occorrente ad indossare la divisa - Qualificazione - Orario di lavoro - Eterodirezione - Rilevanza - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione; l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto come lavoro effettivo il tempo impiegato da dipendenti addette al servizio mensa per indossare gli abiti di lavoro prima dell'inizio del turno, in appositi spogliatoti messi a disposizione all'interno dell'azienda, sia pure per ragioni di igiene pubblica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2107, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1, Decisione Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)