Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9264 del 07/05/2015 (Rv. 635242 - 01)
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE | Opposizione al decreto di liquidazione del compenso - Onere di allegazione e documentazione dell'iscrizione dell'avvocato nell'elenco ex art. 81 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento.
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, la parte istante non è obbligata ad indicare né a documentare l'iscrizione dell'avvocato nell'elenco di cui all'art. 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di elenco avente natura pubblica e potendo, comunque, il giudice, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, richiedere le informazioni necessarie ai fini della decisione.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 80 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 81 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)