Sez. 2, Sentenza n. 2745 del 12/05/1979 (Rv. 399056 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RINUNCIA AD ALCUNI MOTIVI AD OPERA DEL DIFENSORE - IRRILEVANZA - EFFICACIA - FORME.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RINUNCIA AD ALCUNI MOTIVI AD OPERA DEL DIFENSORE - IRRILEVANZA - EFFICACIA - FORME.*
La rinuncia ad alcuni motivi del ricorso per Cassazione esula dai poteri del difensore, come tale, e non esime la Corte di Cassazione dal dovere di esaminarli. Infatti la rinuncia al ricorso (totale o parziale) deve promanare, per essere efficace, dai soggetti previsti dall'art 390 cod proc civ ed assumere le forme ivi prescritte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)