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Sez. 2, Sentenza n. 2745 del 12/05/1979 (Rv. 399056 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RINUNCIA AD ALCUNI MOTIVI AD OPERA DEL DIFENSORE - IRRILEVANZA - EFFICACIA - FORME.*
Stato
decisa il 1979-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399056-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RINUNCIA AD ALCUNI MOTIVI AD OPERA DEL DIFENSORE - IRRILEVANZA - EFFICACIA - FORME.*

La rinuncia ad alcuni motivi del ricorso per Cassazione esula dai poteri del difensore, come tale, e non esime la Corte di Cassazione dal dovere di esaminarli. Infatti la rinuncia al ricorso (totale o parziale) deve promanare, per essere efficace, dai soggetti previsti dall'art 390 cod proc civ ed assumere le forme ivi prescritte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)