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Sez. 1, Sentenza n. 4794 del 13/05/1998 (Rv. 515359 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Affittuario di azienda del fallito - Reclamo al Tribunale avverso il provvedimento del giudice delegato disponente il trasferimento dell'azienda ad altro aggiudicatario - Rigetto - Impugnazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1998-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515359-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

Mentre va riconosciuta l'impugnabilità con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, del provvedimento con il quale il Tribunale fallimentare, nel rigettare il reclamo proposto dall'affittuario di azienda appartenente ad imprenditore fallito contro il decreto con cui il giudice delegato ha disposto il trasferimento dell'azienda stessa ad altro aggiudicatario, non si limiti ad affermare la regolarità degli atti esecutivi posti in essere nello svolgimento della procedura concorsuale, ma neghi il diritto di prelazione invocato dal reclamante (ed infatti un tale provvedimento viene a rivestire portata decisoria su una questione di diritti soggettivi ed è suscettibile di acquisire efficacia definitiva sul punto in danno del reclamante), si deve invece escludere che analoga rilevanza - e, con essa, analoga esigenza di tutela - siano ravvisabili in ordine al provvedimento con cui il Tribunale si limiti a respingere il reclamo dell'affittuario avverso il provvedimento del giudice delegato che abbia disposto la vendita; ed infatti un tale provvedimento non può risultare in alcun modo lesivo dell'interesse dell'affittuario all'esercizio del diritto di prelazione che in sè non risulta ancora manifestato. ed anzi si inserisce, nella procedura, in funzione preparatoria di quell'ulteriore fase in cui il diritto di prelazione potrà essere concretamente esercitato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)