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Sez. U, Ordinanza n. 27997 del 16/12/2013 (Rv. 628808 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Ricorso - Legittimazione attiva - Della parte attrice nel giudizio di merito pendente - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628808-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

Il regolamento di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che, avendo instaurato il giudizio, abbia poi spontaneamente dubitato della propria iniziativa, atteso l'obiettivo interesse alla corretta soluzione del problema di giurisdizione e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'eventuale decisione regolatrice consente, nel determinare la "translatio iudicii", di recuperare le attività processuali svolte innanzi al giudice preventivamente adito e di evitare, anche sul piano sostanziale, eventuali decadenze.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)