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Sez. 3, Sentenza n. 9464 del 26/09/1997 (Rv. 508294 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Canone maggiore di quello dovuto ex legge n. 392 del 1978 - Conseguenze - Nullità del contratto - Esclusione - Disposizione ex art. 1339 cod. civ. - Operatività.
Stato
decisa il 1997-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508294-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE

L'art. 79 comma secondo legge 27 luglio 1978 n. 392 che prevede la facoltà per il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato di ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla stessa legge quale conseguenza della sanzione di nullità prevista nel comma primo di ogni pattuizione diretta, fra l'altro, ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli art. 1339 e 1419 cod. civ., per cui le norme inderogabili attinenti alla durata del contratto ed al canone legale sono inserite di diritto nei contratti in corso in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, senza che dalla nullità di dette clausole possa derivare la nullità dell'intero contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)