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Sez. 3, Ordinanza n. 19525 del 21/09/2007 (Rv. 600489 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Azione di responsabilità del danneggiato contro l'assicurato - Autonomo giudizio introdotto da costui dinanzi ad altro giudice - Per l'accertamento della idoneità della polizza a coprire la responsabilità e per la manleva - .
Stato
decisa il 2007-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600489-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicurato, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, promuova autonoma controversia nei confronti dell'assicuratore, sia al fine di sentire accertare il modo di essere e le condizioni di operatività della polizza assicurativa e particolarmente la sua idoneità a coprire il tipo di evento, cui è riconducibile l'ipotesi di responsabilità che il danneggiato abbia fatto valere nei confronti dello stesso assicurato, sia al fine di sentir pronunciare condanna dell'assicuratore a tenerlo indenne da quanto eventualmente dovuto a detto danneggiato a seguito dell'altro giudizio, il giudice così investito di questo cumulo di domande deve dare corso alla trattazione del giudizio relativamente alla suddetta domanda di accertamento, mentre, ove tale accertamento si risolva in senso positivo, non può accogliere la domanda di manleva, sia pure con condanna condizionata alla soccombenza dell'attore nell'altro giudizio, trattandosi di accertamento di fatti giuridici parzialmente identici da compiersi in maniera unitaria, ma deve sospendere il procedimento su detta domanda, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione dell'altro giudizio di accertamento della concreta responsabilità dell'assicurato, posto che tale accertamento di responsabilità, oggetto dell'altra causa, costituisce un fatto costitutivo e quindi un necessario antecedente logico e giuridico dell'azione di garanzia.(Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha dichiarato parzialmente illegittima l'ordinanza di sospensione con cui il giudice di merito aveva sospeso tutto il giudizio nel quale si discuteva sia sul modo di essere della polizza, sia sull'azione di manleva, anziché solo per quest'ultima parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)