Sez. L, Sentenza n. 6326 del 13/12/1985 (Rv. 443420 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO OLTRE I LIMITI PENSIONABILI - CONFRONTI TRA LE CONDIZIONI ESISTENTI AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO E QUELLE ESISTENTI AL MOMENTO DELLA REVOCA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO OLTRE I LIMITI PENSIONABILI - CONFRONTI TRA LE CONDIZIONI ESISTENTI AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO E QUELLE ESISTENTI AL MOMENTO DELLA REVOCA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Al fine di stabilire la legittimità o meno della revoca della pensione d'Invalidità per effetto del recupero, da parte dello assicurato, della capacità di guadagno oltre i limiti pensionabili, non è indispensabile confrontare le condizioni esistenti al momento del pensionamento e quelle esistenti al momento della revoca della pensione, in quanto a giustificare il provvedimento di revoca (efficace ex nunc) basta il semplice accertamento che la riduzione della capacità di guadagno non supera, al momento della revoca, i limiti legali.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)