Sez. L, Sentenza n. 4510 del 15/05/1987 (Rv. 453209 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO O ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENTE RIDUZIONE ORIGINARIA DI ESSA - REVOCA "EX NUNC" - LEGITTIMITÀ - ESAME COMPARATIVO FRA LE CONDIZIONI DI CAPACITÀ ORIGINARIE E QUELLE SUCCESSIVE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - RECUPERO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO O ACCERTAMENTO DELL'INSUSSISTENTE RIDUZIONE ORIGINARIA DI ESSA - REVOCA "EX NUNC" - LEGITTIMITÀ - ESAME COMPARATIVO FRA LE CONDIZIONI DI CAPACITÀ ORIGINARIE E QUELLE SUCCESSIVE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La revoca ex nunc della pensione di Invalidità può essere legittimamente disposta dall'INPS per il caso in cui l'assicurato abbia recuperato la propria capacità di guadagno oltre i limiti pensionabili e quindi, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui risulti che la riduzione della capacità stessa al disotto di detti limiti non si sia verificata e che, conseguentemente, la pensione sia stata ingiustificatamente concessa in Sede amministrativa, senza necessità, in tale ultimo caso, di alcun esame comparativo, fra le condizioni di capacità dell'assicurato originariamente considerate e quelle successive, inteso ad evidenziare l'intervenuto miglioramento delle condizioni stesse. (V 2485/86, mass n 445578; (V 6326/85, mass n 443420; (V 4416/84, mass n 436311; (Conf 5388/85, mass n 442624).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)