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Sez. L, Sentenza n. 3721 del 14/04/1987 (Rv. 452665 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA SOGLIA LEGALE DI INVALIDITÀ VIGENTE ALL'EPOCA DELL'AMMISSIONE AL PENSIONAMENTO IN SEDE AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452665-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA SOGLIA LEGALE DI INVALIDITÀ VIGENTE ALL'EPOCA DELL'AMMISSIONE AL PENSIONAMENTO IN SEDE AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA - NECESSITÀ.*

La revoca della pensione d'Invalidità - che, a differenza dello annullamento (avente effetto ex tunc), opera ex nunc - può essere disposta dall'i.N.P.S. in base al semplice accertamento della inesistenza, al momento della revoca, di una riduzione della capacità di guadagno al di sotto dei limiti legali, salva la necessità di un raffronto fra le condizioni dell'assicurato al tempo della concessione della prestazione ed in quello della sua revoca nell'ipotesi della revoca di una pensione attribuita con sentenza passata in giudicato. Peraltro, l'accertamento dell'avvenuto recupero o meno, da parte dell'assicurato, di una capacità di guadagno superiore ai limiti pensionabili va condotto - eventualmente alla stregua della rinnovazione delle opportune indagini medico-legali - con riferimento alla soglia legale d'Invalidità vigente all'epoca dell'ammissione al pensionamento (senza distinzione fra il caso in cui questo sia stato disposto con provvedimento amministrativo o con sentenza) e non già con riguardo alla soglia d'Invalidità vigente al tempo della adozione del provvedimento di revoca, e, quindi, nel caso di pensione attribuita anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 160 del 1975, con riguardo al limite fissato dall'art. 10, primo comma, del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 nel testo anteriore a quello sostituito dall'art. 24 della citata legge del 1975, che non ha efficacia retroattiva. (V 3489/86, mass n 446434; (V 2485/86, mass n 445578; (V 6326/85, mass n 443420; (V 3608/85, mass n 441211; (V 3012/85, mass n 440724; (V 1322/85, mass n 439406).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)