Sez. L, Sentenza n. 12856 del 26/05/2010 (Rv. 613679 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Poteri istruttori d'ufficio - Esercizio - Presupposti - Fatti puntualmente allegati e contestati - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ
Nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza di rigetto della domanda volta al riconoscimento del diritto alla maggiorazione della pensione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 140 del 1985 per difetto di prova in ordine alla qualità di "combattente" del coniuge defunto dell'istante, ha affermato l'ammissibilità, in grado di appello, della produzione del documento attestante la partecipazione del predetto coniuge ad operazioni di guerra, in quanto meramente integrativa di un fatto già allegato, discusso e documentato in primo grado, quale la prestazione del servizio militare per l'esercito italiano durante il periodo bellico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 416, Cod. Civ. art. 421, Cod. Civ. art. 437, Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)