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Sez. L, Sentenza n. 8220 del 23/05/2003 (Rv. 563501 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Poteri istruttori d'ufficio - Presupposti - Approfondimenti richiesti dalle risultanze istruttorie - Rilevanza - Condizioni - Preclusioni o decadenze in danno delle parti - Influenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a domanda di rendita da malattia professionale e relativo onere probatorio circa l'esposizione a rischio del lavoratore assicurato.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563501-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ

Nel rito del lavoro e, in particolare, nella materia della previdenza e assistenza, caratterizzata dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo; né all'ammissione d'ufficio delle prove è di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate, atteso che il potere d'ufficio è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale) correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in tal caso, non si pone, propriamente, alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, essendo la prova "nuova", disposta d'ufficio, solo l'approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (nella specie, relativa a domanda di rendita da malattia professionale, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. in base al principio di cui in massima, aveva disposto d'ufficio, ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., la prova - articolata dall'assicurato solo in appello - diretta all'accertamento della esposizione a rischio, sul presupposto che le risultanze della fase amministrativa acquisite nel giudizio di primo grado avevano già evidenziato l'avvenuta prestazione di attività lavorativa potenzialmente nociva in relazione alla malattia accertata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)