diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12666 del 29/08/2003 (Rv. 566385 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Poteri istruttori di ufficio - Esercizio - Doverosità - Presupposti - Approfondimenti richiesti dalle risultanze istruttorie - Rilevanza - Fattispecie - Verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566385-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE

Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto incensurabile l'iniziativa assunta dal pretore di disporre d'ufficio la testimonianza di persona a conoscenza dei fatti allegati dalla parte.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)