Sez. L, Sentenza n. 8760 del 09/08/1995 (Rv. 493626 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO | Di dipendente di sesso femminile in funzione del compimento del cinquantacinquesimo anno di età ex art. 10 legge n. 830 del 1961 - Nullità - Incidenza nella persistenza del rapporto di lavoro - Esclusione - Ripristino del rapporto e risarcimento del danno - Obblighi del datore di lavoro.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO
In tema di rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, il provvedimento di esonero del dipendente di sesso femminile, in funzione del successivo compimento dell'età di cinquantacinque anni stabilita dall'art. 10 della legge 28 luglio 1961, n. 830, per il conseguimento del diritto alla pensione, in quanto affetto da nullità assoluta e privo di effetti negoziali ai sensi dell'art. 37 Cost. e 1418 cod. civ., non incide sulla persistenza del rapporto di lavoro e sul permanere degli originari obblighi contrattuali, la cui interruzione è esclusivamente addebitabile al datore di lavoro, tenuto al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno, restando peraltro esclusa l'applicazione dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in funzione della speciale natura del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 10, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)