Sez. L, Sentenza n. 11172 del 14/12/1996 (Rv. 501320 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO | Disciplina ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Situazione giuridica attribuita al lavoratore - Natura - Diritto potestativo - Conseguenze - Mera soggezione del datore di lavoro - Configurabilità - Esercizio del diritto - Effetti - Opposizione del datore - Nullità - Obbligo di reintegrare il lavoratore - Sussistenza - Impossibilità della reintegra per sopravvenuto raggiungimento del sessantacinquesimo anno d'età da parte del lavoratore - Diritto alle retribuzioni maturate - Configurabilità.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO
L'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, (applicabile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 226 dell'8 maggio 1990 anche al personale dipendente da aziende di pubblico trasporto) consentendo ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle gestioni sostitutive della stessa di permanere in servizio oltre i limiti di età ma comunque non oltre il sessantacinquesimo anno, al fine di raggiungere la massima anzianità contributiva utile, attribuisce al lavoratore un diritto potestativo cui si contrappone un mero stato di soggezione del datore di lavoro. Pertanto l'opposizione di questi all'esercizio che di tale diritto il lavoratore abbia fatto con la tempestiva comunicazione prescritta nel secondo comma dello stesso articolo 6, costituisce atto viziato da nullità a norma dell'art. 1418 cod. civ. e non incide sulla persistenza del rapporto di lavoro e sul permanere degli originari obblighi contrattuali, sicché al lavoratore è consentito di chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro dal quale sia stato estromesso o, se questa non sia possibile per il sopravvenuto raggiungimento del limite di età, la corresponsione delle retribuzioni maturate, senza che al fine di limitare al solo risarcimento del danno la tutela invocabile dal lavoratore possa valere il richiamo all'art. 11 della 15 luglio 1966, n. 604 contenuto nel quarto comma dell'art. 6 del menzionato D.L. n. 781 del 1981, stante la nullità e non la mera illiceità dell'atto di esonero del dipendente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)