Sez. L, Sentenza n. 6548 del 19/05/2000 (Rv. 536721 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Lavoratore optante per la prosecuzione del rapporto oltre l'età pensionabile - Licenziamento - Risarcimento del relativo danno - Deducibilità delle somme percepite a titolo di pensione quale "aliunde perceptum" - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di illegittimo licenziamento di lavoratore optante per la prosecuzione del rapporto dopo il conseguimento dell'età pensionabile, a norma dell'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, il relativo risarcimento del danno, commisurato, secondo i criteri di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, all'importo delle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data del licenziamento, non può essere diminuito in misura pari alle somme percepite dal lavoratore a titolo di pensione, poiché può considerarsi compensativo del danno arrecato al lavoratore con il licenziamento (quale "aliunde perceptum") non qualsiasi reddito percepito dal medesimo, ma solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)