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Sez. L - , Ordinanza n. 6497 del 03/03/2023 (Rv. 666951 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vittima del dovere - Art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005 - Militari di leva - Applicabilità - Sottoposizione ad un rischio specifico - Necessità - Sottoposizione a cicli vaccinali - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666951-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nella categoria delle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 rientrano anche i militari di leva, poiché alla nozione di missione devono ricondursi tutti i compiti svolti dal personale militare per funzioni operative, addestrative, logistiche sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari e il presupposto dei benefici si rinviene nell'esposizione ad un rischio specifico derivante dallo svolgimento degli ordinari compiti d'istituto, tra i quali può annoverarsi la sottoposizione ad obblighi vaccinali qualora le concrete modalità della loro somministrazione non risultino conformi ai protocolli riconosciuti e possano trasformare o aggravare il rischio normalmente connesso a tale pratica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva accertato la sussistenza di una ipotesi di aggravamento del rischio, senza tener conto che il militare di leva era stato sottoposto ad un numero notevole di vaccinazioni obbligatorie, in breve arco temporale e in un contesto in cui era risultata, in sede penale, la falsa redazione di certificazioni da parte del medico militare).

Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, DPR 07/07/2006 num. 243 art. 1, Legge 13/08/1980 num. 466 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)